Art. 12.
(Nuclei di polizia).

      1. Il pubblico ministero può avvalersi, per speciali incarichi, di un nucleo di polizia istituto presso di esso. Analoga facoltà è riconosciuta alle sezioni specializzate.
      2. Del nucleo di polizia, a composizione mista, fanno parte agenti scelti tra soggetti che hanno maturato esperienze su problematiche minorili o familiari, nel numero determinato dalle necessità operative.